Note legali

Condizioni generali di contratto

Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero austriaco (AGBH 2006). La versione tedesca è il testo legalmente vincolante.

§ 1 Ambito di applicazione

1.1 Le presenti Condizioni generali di contratto per il settore alberghiero austriaco (di seguito "AGBH 2006") sostituiscono la precedente versione ÖHVB del 23 settembre 1981.

1.2 Le AGBH 2006 non escludono accordi individuali. Sono subordinate a condizioni specificamente concordate.

§ 2 Definizioni

"Albergatore": Persona fisica o giuridica che ospita dietro corrispettivo.

"Ospite": Persona fisica che usufruisce dell'alloggio. L'ospite è di norma anche il contraente. Le persone che viaggiano con il contraente (familiari, amici ecc.) sono considerate anch'esse ospiti.

"Contraente": Persona fisica o giuridica, nazionale o estera, che conclude un contratto di alloggio in qualità di ospite o per conto di un ospite.

"Consumatore" e "imprenditore": Termini ai sensi della Legge austriaca sulla tutela dei consumatori del 1979.

"Contratto di alloggio": Il contratto stipulato tra l'albergatore e il contraente.

§ 3 Conclusione del contratto — Acconto

3.1 Il contratto di alloggio si conclude con l'accettazione dell'ordine del contraente da parte dell'albergatore. Le dichiarazioni elettroniche si considerano ricevute quando sono accessibili al destinatario in circostanze normali, durante gli orari di apertura pubblicati.

3.2 L'albergatore può subordinare il contratto al versamento di un acconto. In tal caso, deve comunicare al contraente l'importo dell'acconto richiesto prima di accettare l'ordine.

3.3 Il contraente è tenuto a versare l'acconto al più tardi 7 giorni (data di ricezione) prima dell'alloggio. Le spese di transazione (ad es. commissioni di bonifico) sono a carico del contraente.

3.4 L'acconto costituisce un pagamento parziale sul corrispettivo concordato.

§ 4 Inizio e fine dell'alloggio

4.1 Salvo diversa indicazione dell'albergatore, il contraente ha diritto a occupare le camere prenotate dalle ore 16:00 del giorno concordato ("giorno di arrivo").

4.2 Se una camera viene occupata per la prima volta prima delle ore 6:00, la notte precedente conta come prima notte.

4.3 Le camere prenotate devono essere liberate entro le ore 12:00 del giorno di partenza. L'albergatore può addebitare un'ulteriore giornata se le camere non vengono liberate puntualmente.

§ 5 Recesso — Spese di cancellazione

Recesso da parte dell'albergatore

5.1 Se il contratto prevede un acconto e questo non viene versato in tempo, l'albergatore può recedere dal contratto senza ulteriore preavviso.

5.2 Se l'ospite non è arrivato entro le ore 18:00 del giorno di arrivo concordato, l'albergatore non è tenuto a fornire l'alloggio, salvo che sia stato concordato un orario di arrivo successivo.

5.4 Fino a 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato, l'albergatore può recedere dal contratto mediante dichiarazione unilaterale per motivi oggettivamente giustificati.

Recesso da parte del contraente — spese di cancellazione

5.5 Fino a 3 mesi prima del giorno di arrivo concordato, il contraente può recedere dal contratto a titolo gratuito mediante dichiarazione unilaterale.

5.6 Al di fuori del periodo di cui al § 5.5, la cancellazione è possibile solo dietro pagamento delle seguenti spese di cancellazione:

Disservizi di viaggio

5.7 Se il contraente non può arrivare nel giorno di arrivo a causa di circostanze straordinarie e imprevedibili (ad es. nevicate eccezionali, alluvioni) che rendono impossibile qualsiasi viaggio, non è tenuto a corrispondere il compenso concordato per i giorni di arrivo.

§ 6 Alloggio sostitutivo

6.1 L'albergatore può offrire al contraente un alloggio sostitutivo adeguato (di pari qualità) ove ragionevole, soprattutto se la differenza è minima e oggettivamente giustificata.

6.3 Eventuali costi aggiuntivi per l'alloggio sostitutivo sono a carico dell'albergatore.

§ 7 Diritti del contraente

7.1 Con la conclusione del contratto di alloggio, il contraente acquisisce il diritto al consueto utilizzo delle camere prenotate e degli spazi della struttura ricettiva normalmente accessibili agli ospiti, nonché al servizio consueto.

§ 8 Obblighi del contraente

8.1 Il contraente è tenuto a corrispondere il compenso concordato, oltre ad eventuali importi aggiuntivi derivanti da prestazioni richieste separatamente e dall'IVA di legge, al più tardi al momento della partenza.

8.3 Il contraente è responsabile nei confronti dell'albergatore di qualsiasi danno cagionato da lui stesso, dall'ospite o da altre persone che usufruiscono di servizi con il consenso o per volontà del contraente.

§ 9 Diritti dell'albergatore

9.1 Se il contraente rifiuta di corrispondere il compenso concordato o è in mora, l'albergatore ha il diritto legale di ritenzione ai sensi del § 970c ABGB e il privilegio legale ai sensi del § 1101 ABGB sui beni introdotti dal contraente o dall'ospite.

§ 10 Obblighi dell'albergatore

10.1 L'albergatore è tenuto a fornire le prestazioni concordate secondo uno standard adeguato alla struttura.

§ 11 Responsabilità dell'albergatore per i beni introdotti

11.1 L'albergatore è responsabile ai sensi dei §§ 970 e seguenti ABGB per i beni introdotti dal contraente.

11.2 La responsabilità è esclusa per colpa lieve. Se il contraente è un imprenditore, la responsabilità è esclusa anche per colpa grave.

11.3 Per oggetti di valore, denaro e titoli, l'albergatore risponde solo fino a € 550. Oltre tale limite, la responsabilità sussiste solo se gli oggetti sono stati consapevolmente accettati in custodia o se il danno è stato causato dall'albergatore o dal suo personale.

§ 13 Animali domestici

13.1 Gli animali domestici possono essere portati nella struttura ricettiva solo previo consenso e, eventualmente, dietro pagamento di un supplemento.

13.5 Gli animali domestici non sono ammessi nei salotti, nelle sale comuni, nelle sale ristorante e nelle aree benessere.

§ 17 Luogo di adempimento, foro competente e legge applicabile

17.1 Luogo di adempimento è la sede della struttura ricettiva.

17.2 Il presente contratto è soggetto al diritto formale e sostanziale austriaco, con esclusione delle norme di diritto internazionale privato (in particolare IPRG ed EVÜ) e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni.

17.3 Nelle transazioni commerciali bilaterali, il foro competente esclusivo è la sede dell'albergatore.

§ 18 Disposizioni varie

18.4 In caso di lacune normative, si applicano le corrispondenti disposizioni di legge.

In caso di discrepanze, fa fede la versione tedesca.